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Ultimi aggiornamenti! Dal 2023 il superbonus potrà essere utilizzato solo da alcuni soggetti beneficiari e sopra certi importi saranno previsti nuovi adempimenti. Vediamoli meglio.
CONDOMINI
Come ormai è noto, la data ultima fissata per l'utilizzo del bonus 110% è scaduta il 30 giugno 2022 ma l'art. 119, comma 8-bis del #DecretoRilancio ha previsto alcune eccezioni temporali tra le quali spiccano:
- gli #edificiunifamiliari e le #unitàimmobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale, ai quali è stata concessa una pericolosissima e discussa proroga al 31 dicembre 2022, ma solo se al 30 settembre 2022 si fosse completato il 30% dell'intervento complessivo;
- i condomini e gli #edificiplurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, per i quali è stata prevista una scadenza al 2025 con decalage di aliquota fiscale:
> 110% fino al 31 dicembre 2023;
> 70% per il 2024;
> 65% per il 2025.
Al momento, sempre che il legislatore non ci sorprenda aprendo una nuova finestra temporale per le unifamiliari, è sugli edifici plurifamiliari che si dovrà concentrare l'attenzione di tutti gli operatori.
OBBLIGO DI ATTESTAZIONE SOA
Ma attenzione, benché la norma si sia ormai consolidata (almeno fino alla fine del 2022), dall'1 gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo obbligo previsto dall'art. 10-bis del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (obbligo arrivato dopo la conversione in legge).
Un obbligo sul quale ci dovremo ancora confrontare e che prevede l'introduzione in due step dell' #AttestazioneSOA per il riconoscimento degli incentivi fiscali di cui all'art. 119 e 121 del Decreto Rilancio, ovvero tutti i principali bonus edilizi: superbonus, ecobononus, sismabonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica e, se nuovamente prorogati, bonus facciate e bonus barriere architettoniche.
Come detto, l'introduzione di questo nuovo adempimento sarà prevista in due fasi e riguarderà gli interventi di importo complessivo superiore a 516.000 euro:
- un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 in cui per la fruizione degli incentivi si dovrà affidare l'esecuzione dei lavori ad imprese:
> in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
> che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- un regime definitivo dal 1° luglio 2023 in cui i lavori potranno essere affidati solo ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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